Nella seduta del 19 maggio la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) che ora attende la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Rimane confermato dunque il rinvio della riforma dello sport al 31 dicembre 2023, salvo che per alcune disposizioni del D.Lgs. n.36/2021 che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2022 (v. Nuovo slittamento per la Riforma dello Sport).
Molte sono poi le disposizioni che introducono proroghe e sospensioni nel versamento di imposte e oneri e altre novità che possono interessare anche il settore sportivo e sulle quali daremo conto nei prossimi giorni in maniera dettagliata.
Tra le disposizioni specifiche spicca invece l’art.36–ter rubricato “misure per le attività sportive” che novellando l’art. 216 co. 4 del d.l. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) disciplina il nuovo voucher per i servizi sportivi non usufruiti a causa della sospensione imposta dalle misure di contenimento come segue:
La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale
Se rimangono inalterate le premesse – per cui la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia da Covid-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 c.c. – diversi sono gli elementi di novità introdotti dalla nuova disposizione rispetto alla disciplina previgente.
Viene eliminato il riferimento temporale ai decreti legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 n. 19 a favore di un generico nesso di causalità tra le sospensioni delle attività sportive determinate dalle disposizioni emergenziali e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, con l’effetto di attualizzare l’istituto del voucher alle diverse fasi. In sostanza l’istituto viene generalizzato, pur sempre nel contesto dell’emergenza pandemica in quanto legato agli effetti delle varie misure di contenimento che si sono susseguite nel tempo. Viene dunque confermata ed estesa a tutto il periodo di emergenza nazionale una deroga – appunto motivata dalla situazione eccezionale – ai principi codicistici. In particolare, secondo quanto stabilito dall’art.1463 c.c. per i contratti corrispettivi, all’obbligo di restituire (e quindi di rimborsare) quando si verifichi l’impossibilità totale della prestazione per causa non imputabile alle parti: il gestore dei servizi sportivi non ha obbligo di restituzione ma può scegliere modalità alternative.
Il tema meriterebbe di essere approfondito in quanto la scelta operata dal legislatore con riferimento ai contratti di abbonamento dei servizi sportivi non sembra – ad avviso di chi scrive – pacificamente riconducibile all’ipotesi di impossibilità totale ma semmai di impossibilità temporanea con la possibilità quindi di sospendere le prestazioni. Ma si tratta di argomentazioni che esulano da questa sede, dove ci limitiamo a dare conto delle novità della novella.
Le prestazioni interessate riguardano contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo senza limitazioni di durata, diversamente da quanto disposto dall’art. 216 co. 4, nel testo modificato in sede di conversione, che si riferisce ad abbonamenti anche di durata uguale o superiore a un mese. Sembrano dunque interessati anche i contratti di durata inferiore al mese.
Di un certo interesse la novità sulle modalità alternative al rimborso che comprendono anche lo svolgimento delle attività sportive on line.
È previsto infatti che il gestore dei servizi sportivi possa – e quindi abbia il diritto di scegliere – se restituire il rimborso per i servizi non usufruiti oppure, in alternativa, rilasciare il voucher o erogare la prestazione a distanza. Viene dunque riconosciuto per legge al soggetto che offre i servizi sportivi non solo il diritto ad emettere il voucher anziché provvedere al rimborso ma anche il diritto di modificare la prestazione sportiva offerta, da attività in presenza presso l’impianto ad attività a distanza. Si tratta in quest’ultimo caso di un diritto condizionato alla possibilità di svolgimento on line delle lezioni e delle attività oggetto dell’abbonamento.
Infine, altro elemento di novità rispetto all’originaria disciplina del decreto Rilancio è il superamento della procedura formale di richiesta di rimborso che prevedeva termini, contenuti e allegazioni precise per la domanda con l’effetto – a una prima lettura – di rendere ammissibili anche richieste informali.
Il voucher, in base all’art.36-ter, deve essere di valore pari al credito vantato: una definizione opportuna e più chiara rispetto al testo previgente e che sgombera il campo da equivoci sul valore rappresentativo del buono.
Quanto alla validità, la nuova disposizione – anche qui in un’ottica di generalizzazione – prevede che il titolo vada utilizzato entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, che attualmente è fissato al 31 luglio 2021, anziché un anno dalla cessazione delle misure di contenimento. Il testo novellato ha opportunamente soppresso l’inciso “incondizionatamente utilizzabile” che aveva lasciato spazio a incertezze interpretative in sede di prima applicazione.
La modifica unitamente alla precisazione che il valore del voucher si determina in base al credito vantato – ovvero all’importo effettivamente pagato per l’abbonamento non usufruito in tutto o in parte – sembra portare quindi maggiore chiarezza.
Biancamaria Stivanello
Avvocato in Padova