Decreto Ristori. Le misure previste dal Governo

Decreto Ristori. Le misure previste dal Governo

E’ stato pubblicato, nella notte di ieri 28 ottobre 2020, il nuovo Decreto Legge 137 riguardante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale DL 137 é anche detto “DL Ristori” in quanto conseguente alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dal DPCM del 24 ottobre 2020. Evidenziamo gli articoli che riteniamo di maggior interesse per la popolazione attiva tralasciando in questa sede le disposizioni rivolte ad organi di giustizia e PA.

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti iva con gli stessi requisiti del DL 34 relativi ai confronti di fatturato aprile 2020 su aprile 2019, ma attivi fino alla data del 25 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del DL 137.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto precedente e che non lo abbiano dovuto restituire, il contributo attuale é corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale é stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato l’istanza di contributo a fondo perduto precedente, il contributo attuale é riconosciuto previa presentazione esclusivamente mediante la precedente procedura web.
Vera novità é la misura di tale contributo che ora viene determinato con dei moltiplicatori in base ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del DL 137.

Art. 3 – Fondo di sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
E’ riconosciuto un contributo destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse così stanziate saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.
Premettiamo che questo fondo ha una natura differente da quello previsto dal DL 34 che riguardava dei ristori commisurati alle locazioni nette rispetto a crediti d’imposta e contributi da FSN, DSA ed EPS ed anche a ulteriori contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici.
Auspichiamo che alla stregua di quanto previsto per le partite iva commerciali, non sarà necessario ricaricare le istanze per chi ha già usufruito del contributo precedente in quanto tutta la fase di verifica dei requisiti soggettivi é già espletata all’epoca nella settimana dal 15 al 21 giugno. In questo modo supponiamo che sarà necessario il mero caricamento di nuove richieste in semplice richiamo alle precedenti. Stesso auspicio per le richieste a fondo perduto che nella fase precedente erano previste nella seconda sessione dal 22 al 28 giugno.
Attendiamo il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport sia per quanto riguarda le modalità sopra auspicate che per la determinazione dei contributi che nella erogazione precedente avevano un tetto di euro 600 per ogni mensilità delle locazioni oppure euro 800 una tantum per il fondo perduto.
Novità di questo DL 137 riguarda l’inclusione dei codici ATECO dell’Allegato 1 tipici delle attività sportive. Possiamo supporre che associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano anche attività commerciale e quindi una partita iva attiva, con gli stessi requisiti e modalità di cui all’art. 1, potranno accedere al quel contributo a fondo perduto. Ciò potrebbe determinare tuttavia una esclusione da quanto previsto dall’art. 3 relativo al fondo di sostegno. Sarebbe quindi opportuno attivarsi per la determinazione degli importi in misura certa così da aderire all’articolo 1 oppure all’articolo 3.
Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto, anche per il credito d’imposta per i canoni di locazione, si fa rimando a quanto previsto del DL 34 precedente esteso quindi ora al quarto trimestre solare 2020.
Merita attenzione il comma 1 là dove cita “imprese” e quindi sembrerebbe includere le società sportive dilettantistiche ed escludere le associazioni sportive dilettantistiche. Anche in questo caso, qualora ciò venga confermato, sarà opportuno attivarsi per la determinazione degli importi in misura certa così da aderire all’articolo 1 oppure all’articolo 3 nettando dai canoni di locazione tale credito d’imposta.

Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU
E’ confermato per la seconda rata dell’IMU quanto fu previsto per la prima rata ma con integrazione delle attività previste nell’Allegato 1 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate mentre nel DL 34 tale sospensione era prevista solo per le attività del settore turistico ricettivo.

Art. 12 – Trattamenti di cassa integrazione
E’ estesa la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
Quindi queste sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane e decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono questi ulteriori trattamenti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, é riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, é concessa la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di novembre 2020, verrà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.  una indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Secondo il comma 3 ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità precedente per i quali permangano i requisiti, anche per il mese di novembre 2020 verrà erogata una indennità di 800 euro dalla società Sport e Salute s.p.a. senza necessità di ulteriore domanda.
Invece per i soggetti che presentano la domanda per la prima volta unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, andranno presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica precedentemente già messa a disposizione in primavera.
In base al comma 5, i soggetti che hanno presentato la domanda precedente allegando contratti con scadenza 31 maggio 2020, sono sicuramente compresi tra i beneficiari che non necessitano di inoltrare nuovamente richiesta in quanto si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e quindi usufruiranno dell’erogazione automatica prevista dal comma 3.