Coronavirus. Comunicazione in progress

Fermo restando quanto già comunicato da ASI NAzionale, anche in ordine alle sospensioni delle coperture assicurative nelle aree in presenza di blocco parziale o totale delle attività sportive, stabilite dalle Autorità competenti, pubblichiamo aggiornamento sul quadro delle attuali restrizioni in corso.

La Presidenza di ASI Nazionale ha predisposto una comunicazione urgente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-2019 – Coronavirus. Il tutto confidando nella massima diffusione e condivisione da parte di tutti. Le nostre disposizioni sono sottoposte, ovviamente, a eventuali revoche delle ordinanze regionali e delle autorità competenti. Si attengono quindi – seguendo le evoluzioni normative – a quelle delle Autorità.
La copertura assicurativa e l’egida ASI, anche per gare, manifestazioni ecc. saranno ripristinate alla scadenza della data prevista dall’Ordinanza Ministeriale (1 marzo), fatto salvo diverse disposizioni Ministeriali o Regionali.​

Diamo ora nota sintetica della nuova ordinanza contingibile e urgente, la n.1 del Ministero della Salute del 23.02.2020 alla luce delle conseguenti ordinanze Regionali, firmate congiuntamente dal Ministro della Salute e dai Presidenti Regionali.

VENETO
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 di manifestazioni ed eventi di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) ed attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo. Il decreto non va tuttavia esteso alla ordinaria attività delle palestre inerente la formazione e la corsistica, così come comunicato dalla Regione Veneto ieri e dallo stesso CONI Veneto. Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali) e gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco) e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone. Infine, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto siano punite ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

LIGURIA
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi natura. E’ consentita l’ordinaria attività sportiva purché non acquisti i connotati delle manifestazioni pubbliche (tornei, eventi, gare con presenza di pubblico), ovvero è consentita la gestione di impianti sportivi riservandone le attività a porte chiuse senza presenza di persone non direttamente coinvolte nell’attività sportiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Prevede la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni. L’Assessore Regionale allo Sport e il Presidente Regionale del CONI comunicano, in ottemperanza alle disposizioni già fornite dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, che sono consentiti gli allenamenti per tutte le discipline sportive senza la presenza di pubblico. Le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sono: lavarsi spesso le mani (a tal proposito viene raccomandato di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani).

PIEMONTE
Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa. Tra le manifestazioni sospese vengono inserite le fiere, le sagre, i luna park, i concerti, gli eventi sportivi con presenza di pubblico, le rappresentazioni teatrali, cinematografiche e musicali, comprese discoteche e sale da ballo. Gli allenamenti sportivi sono ammessi escludendo l’utilizzo di spogliatoi e docce. Rimangono aperti i centri linguistici privati, i centri musicali senza afflusso di pubblico e le scuole guida. Sono escluse dalla sospensione tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e sociosanitarie, commerciali e di servizio, compresi pubblici esercizi, mercati, mense, dormitori di pubblica utilità. Alla celebrazione di matrimoni e funerali civili e religiosi potranno partecipare solo i famigliari. Si consiglia che i funerali avvengano all’aperto. Tra i suggerimenti igienici: “lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

EMILIA ROMAGNA
E’ prevista la sospensione fino a tutto il 01.03.2020 di manifestazioni ed eventi di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) ed attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.  Il decreto non va tuttavia esteso alla ordinaria attività delle palestre inerente la formazione e la corsistica, così come comunicato dalla Regione Veneto ieri e dallo stesso CONI Veneto. Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali) e gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco) e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazione di persone. Infine, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto siano punite ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.