Obblighi di trasparenza per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici

Obblighi di trasparenza per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici

PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

La Legge 4 agosto 2017 n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede tale adempimento anche per il settore non profit.
La norma infatti non riguarda solo le imprese ma anche le associazioni, le fondazioni e le Onlus e gli ETS : questi soggetti, se nell’anno 2021 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da parte delle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o equiparati, per importi superiori a € 10.000, devono pubblicare nel proprio sito web o portale digitale (o, in mancanza del sito, sulla propria pagina Facebook) entro il 30 giugno 2022 i dati relativi al contributo ricevuto e più precisamente:
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione del soggetto erogante;
• somma incassata
• data di incasso
• causale

Alcune precisazioni:
• l’adempimento riguarda sia i contributi in denaro sia quelli in natura (ad esempio bene in comodato);
• il limite di € 10.000 si intende cumulativo (cioè riguarda il totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non la singola erogazione)
• il criterio per determinare l’importo è quello di cassa (quindi le somme effettivamente incassate nel 2021 anche se di competenza di periodi diversi)

Si suggerisce di indicare i contributi a fondo perduto relativi ai decreti “Rilancio” e “Ristori”: non avendo carattere generale, è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.
Le imprese e quindi le SSD assolvono a tali obblighi inserendo tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio
Le ASD devono pubblicare le informazioni nel proprio sito o in alternativa chiederne la pubblicazione su ASI Nazionale, inviando una mail a segreteria@asinazionale.it avente ad oggetto “PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI”.

L’inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.