Con il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, anche detto “Decreto Aiuti”, é stata prevista la corresponsione dell’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, da erogare ai dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 comma 121. Quindi all’indomani della pubblicazione del DL citato ogni lavoratore dipendente ha maturato il diritto a ricevere questo aiuto di stato di 200 euro che, tuttavia, é esteso anche a molte categoria di lavoratori “non dipendenti”.
Ci sono tuttavia alcune categorie che riceveranno tale bonus dimezzato a 100 euro e cioé i familiari dei pensionati o dei percettori di reddito di cittadinanza. Questi vuol dire, ad esempio, che in un nucleo familiare dove c’é un lavoratore dipendente e un percettore di reddito o pensione di cittadinanza, solo quest’ultimo avrà diritto al beneficio. Vale la pena precisare che l’inps nella circolare attuativa non ha inserito tale indicazione da autodichiarare, probabilmente perché il controllo sui codici fiscali sarà automatico ma ciò ha già sollevato fortissimi dubbi e si prevede per questi familiari beneficiari dell’erogazione per intero, l’eventualità di subire successivamente un prelievo forzoso, probabilmente a dicembre in sede di conguaglio annuale.
In ogni caso il Decreto Semplificazioni approvato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei Ministri i dipendenti pubblici ed i pensionati per ottenere tale aiuto di stato non dovranno fare alcunché.
Sarà invece necessario presentare una autodichiarazione da parte dei dipendenti privati che dovranno comunicare ai datori di lavoro i seguenti requisiti:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- non essere beneficiario del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
- non aver richiesto e non richiedere lo stesso bonus ad altro eventuale datore di lavoro o agli enti preposti all’erogazione per altre categorie di lavoratori;
- aver beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 comma 121, per almeno una mensilità nel primo quadrimestre 2022.
In merito a quest’ultimo punto, va specificato che l’esonero contributivo lo hanno avuto tutti i lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 con imponibile Inps inferiore ai 2.692 euro mensili. Basta aver avuto l’esonero anche solo su un mese. A verifica di ciò basta prendere ad esempio la tabella seguente:
Quindi il bonus di 200 euro spetta ai dipendenti che nella busta paga di maggio (o su buste paga precedenti) hanno una di queste voci.
Come citato al terzo requisito dell’elenco precedente, il bonus verrà erogato anche da altri enti verso diverse categorie di lavoratori, riportiamo l’ottima tabella sinottica pubblicata ieri dal quotidiano economico ItaliaOggi:
Oltre alle criticità procedurali a cui INPS e Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro stanno cercando di sopperire, emerge l’esclusione dei lavoratori sportivi già fortemente discriminati nel modus e nel quantum relativamente agli aiuti “covid-19” sia nel 2020 che nel 2021.
Auspichiamo che vengano inclusi almeno nella categoria dei lavoratori coordinati e continuativi probabilmente però, viste le procedure di richiesta, sarebbe necessario che ciò avvenga con le modalità, per esempio, previste per i lavoratori dello spettacolo.
Così forse si potrebbe sopperire velocemente a questa discriminazione ma:
- sicuramente sarebbe necessario l’ulteriore intervento dell’INPS sulla procedura da seguire per i non iscritti alla gestione separata;
- i collaboratori sportivi dovendosi attivare autonomamente si troveranno in ogni caso discriminati rispetto ai lavoratori coordinati e continuativi ed altri lavoratori parasubordinati in genere;
- rimarrebbe assolutamente incerta la quantificazione del bonus sulla base della determinazione del nucleo familiare qualora la richiesta avvenga prima del mese di settembre.
Altra evidente discriminazione é perpetrata ai danni dei titolari di partita iva per i quali é previsto il bonus solo qualora l’attività svolta sia agricola, la “vendita porta a porta” ed i già citati lavoratori autonomi dello spettacolo.
Ultima analisi merita l’inquadramento dei ricercatori universitari così come previsti dal Decreto Interministeriale 16 settembre 2009 n. 94 quali sottoscrittori di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230 che peraltro prevede anche il conferimento di incarichi gratuiti ex art. 1 comma 10. Benché non siano previsti come destinatari del beneficio dal Decreto Aiuti si attende conferma di inquadramento degli stessi tra i lavoratori dipendenti privati per gli assunti a tempo indeterminato e gli assunti stagionali, ma rimarrebbero esclusi i docenti universitari la cui normativa citata prevede diversi rapporti autonomi e quindi non subordinati.
Chiudiamo l’articolo con una nota amara e cioé la già citata eventualità di restituzione che, essendo dipendente sia da elementi soggettivi che da elementi oggettivi quali il reddito lordo, ciò provocherebbe un prelievo forzoso dalla busta paga di dicembre in combinazione plausibile con il Trattamento Integrativo (ex bonus Renzi) e la quattordicesima sulla pensione. Immaginiamo in quali difficoltà andrebbe a trovarsi chi sulla mensilità di dicembre a causa di questi conguagli dovesse avere una percezione netta inferiore ai 500 euro