PUBBLICITÀ CONTRIBUTI PUBBLICI

PUBBLICITÀ CONTRIBUTI PUBBLICI

Pubblica Amministrazione, la L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto degli obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati.

Tra i destinatari di questo provvedimento vi sono gli Enti del Terzo Settore: Associazioni, ASD, Fondazioni, Onlus, Enti del Volontariato, APS, Enti di Promozione Sportiva.

Per tali enti la norma prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 euro.

L’obbligo dovrà essere rispettato entro il giorno 30/06/2021 relativamente ai vantaggi economici incassati nel 2020 indipendentemente dal tipo di esercizio sociale che caratterizza l’ente (quindi scadenza 30/06/2020 anche per gli enti che hanno esercizio sociale non coincidente con l’anno solare).

Riassumendo pertanto evidenziamo i seguenti aspetti inerenti l’obbligo di pubblicità:

  • termine: entro il 30/06/21;
  • oggetto: sovvenzioni, contributi, bonus, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati;
  • entità: tutti i vantaggi economici che hanno concorso al raggiungimento o al superamento della soglia di euro 10.000, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro;
  • periodo: si fa riferimento al periodo 01/01 – 31/12/2020 indipendentemente dalla durata dell’esercizio sociale;
  • criterio di cassa: andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono;
  • modalità di pubblicazione: siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti (anche sulla pagina Facebook); ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce;
  • dati da pubblicare: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante), data di incasso, causale.

CRITICITA’ DA EVIDENZIARE: IL CONCETTO DI VANTAGGIO ECONOMICO

Tra i “vantaggi economici di qualunque genere” rientrano tutte le agevolazioni, non solo in denaro, che anche indirettamente concorrono al sostegno dell’attività dell’ente.

Ad esempio è frequente l’uso dei contratti di comodato che gli enti pubblici stipulano con gli enti non profit per dotarli di una sede operativa: in questo caso il vantaggio (per gli enti) è costituito dal risparmio del canone di locazione che si sarebbe dovuto sostenere se ci si fosse dovuti rivolgere al mercato immobiliare delle locazioni. Lo stesso vale per le locazioni stipulate a prezzo calmierato rispetto al canone di mercato.

In simili situazioni il vantaggio economico è dato dalla differenza fra il prezzo di mercato di un determinato servizio e quello effettivamente pagato dall’ente beneficiario del vantaggio. Nel caso in cui non fosse possibile valutare il prezzo di mercato (ad esempio perché l’immobile in comodato non è accatastato oppure è difficilmente stimabile il canone di mercato) si suggerisce di richiedere formalmente all’ente pubblico (via PEC o raccomandata) una valutazione ed indicare nella pubblicità da fare entro il 30/06/21 che il vantaggio economico è in attesa di valutazione da parte dell’ente concedente.

[Articolo a cura del Dott. Paolo Iaconcigh]