MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONI DELLE REGIONI: LA LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONI DELLE REGIONI: LA LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE

Il Ministro Speranza, con Ordinanza del 27 Novembre 2020 ha modificato la mappa delle classificazioni per le Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia.

La Lombardia entra ufficialmente a far parte delle Regioni a mappatura arancione. Il Provvedimento sarà valido da Domenica 29 Novembre sino al 3 Dicembre prossimo.

In base a quanto disposto dal DPCM del 03 Novembre 2020, Vi ricordiamo che:

Zona gialla 
Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.

Pertanto: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. È possibile svolgere attività motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

Zona arancione 
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).

Zona rossa 
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e non più all’aperto presso centri o circoli sportivi.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.

In merito alle FAQ rilasciate dal Governo, Vi invitiamo a prendere visione delle indicazioni riportate nel sito http://www.governo.it/it/faq-fasedue e nel sito http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/ .