Da domani in vigore il nuovo Decreto

Da domani in vigore il nuovo Decreto

Sono consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  “riconosciuti” di interesse nazionale con  provvedimento  del CONI e del CIP (quindi EPS e FED dovranno fare approvare le proprie attività a carattere comunque nazionale). E, per l’attivita’ motoria svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, c’è l’interdizione dell’uso degli spogliatoi interni  a detti  circoli. Queste le disposizioni del nuovo decreto dalla data del “6 novembre 2020”, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, ed efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Per gli affiliati delle zone rosse segnaliamo che nei centri sportivi l’attività è sospesa anche all’aperto. L’attività sportiva è consentita «esclusivamente all’aperto e in forma individuale». È consentito svolgere «individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
Qui di seguito , gli articoli del DPCM di interesse per le realtà affiliate ad ASI.

d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’  motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche’  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita’  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  – riconosciuti di interesse nazionale con  provvedimento  del  Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da organismi sportivi internazionali, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,  professionisti  e non  professionisti,  degli   sport   individuali   e   di   squadra, partecipanti alle competizioni di cui  alla  presente  lettera,  sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati  dalle rispettive  Federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f)  sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita’ riabilitative o  terapeutiche,  nonche’ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attivita’ di  piscine  e  palestre,  l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in  genere  svolte  all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita’   dei   centri   di riabilitazione, nonche’ quelle dei centri di  addestramento  e  delle strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e  Soccorso  pubblico, che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera  e)  in  ordine  agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e’ sospeso; sono altresi’ sospese l’attivita’  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l’attivita’  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le  competizioni  e  le attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;

h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in  Italia e’ vietato o per i quali e’ prevista la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell’ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a  72  ore  dall’arrivo  in  Italia  e  i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in  Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negativita’ e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita’  con lo specifico protocollo  adottato  dall’ente  sportivo  organizzatore dell’evento;

i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e’  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, anche se svolte all’interno  di  locali  adibiti  ad attivita’ differente;

m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all’aperto;

n) restano comunque sospese le attivita’  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all’aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, e’ fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessita’  e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita’ a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell’ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita’  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e’  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita’  a distanza.

Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

IN ALLEGATO IL DECRETO ⬇︎⬇︎⬇︎