La Legge di conversione del Decreto Liquidità e le modifiche per i finanziamenti alle imprese

La Legge di conversione del Decreto Liquidità e le modifiche per i finanziamenti alle imprese
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 nella quale è stato convertito il Decreto Liquidità (Decreto-Legge n. 23 dell’08 aprile 2020). La data di entrata in vigore del provvedimento è il 7 giugno 2020.
Nella Legge di Conversione sono state introdotte importanti modifiche per i finanziamenti a favore delle imprese garantiti dallo Stato.
Convertito in Legge il Decreto Liquidità. Introdotte importanti modifiche per i finanziamenti a favore delle imprese garantiti dallo Stato:
  • Aumenta da 25.000 euro a 30.000 euro la soglia dei prestiti con garanzia statale al 100%.
  • L’importo massimo del finanziamento è pari al 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
  • Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
  • La durata dei finanziamenti fino a 30.000 euro aumenta da 6 a 10 anni.
  • La durata per i finanziamenti fino a 800.000 euro aumenta da 6 fino a 30 anni. La garanzia statale scende all’80% + 20% la possibile garanzia Confidi.
  • Sarà possibile presentare un’autocertificazione che sostituirà l’istruttoria bancaria, anche per importi superiori a 30.000 euro, da parte delle imprese che hanno avuto problemi danni a causa dell’emergenza Covid-19 e comprese le imprese che in passato abbiano avuto problemi con pagamenti di rate di mutui. Detta autocertificazione ha una doppia ambizione: accorciare i tempi di erogazione dei fondi e sollevare le banche dal peso dell’istruttoria. Il risvolto della medaglia è un incremento dei controlli sui dati autodichiarati ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni non fedeli alla realtà.
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL DECRETO LIQUIDITA’:
  • Finanziamento fino a 30.000 euro: con garanzia al 100% del Fondo Centrale di Garanzia.
  • Finanziamento fino a 800.000 euro: con garanzia all’80% del Fondo Centrale di Garanzia e 20% di un Confidi per imprese con fatturato fino a € 3.200.000.
  • Finanziamento fino a 5 milioni di euro. con garanzia all’80% del Fondo Centrale di Garanzia. Il finanziamento fino a 5 milioni di euro è rivolto a PMI con fatturato superiore a 3,2 mln.
  • Fino ad esaurimento fondi ed entro il 31 dicembre 2020.
Nello specifico:
RICHIESTE DI GARANZIA AL FONDO
Le banche e gli altri intermediari finanziari possono pertanto presentare le richieste di garanzia sulla base della Legge vigente fino al 31/12/2020, per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nazionale nell’attuale emergenza del COVID-19.
NOVITÀ PRINCIPALI
1. Copertura al 90% per la garanzia diretta richiesta dalle banche e la copertura al 100% per la riassicurazione rilasciata sulle garanzie prestate dai confidi a condizione che non superino il 90% del finanziamento.
2. Finanziamenti fino a € 800.000: sarà possibile raggiungere una copertura del 100% su finanziamenti fino a € 800.000 con l’intervento di un confidi.
FINANZIAMENTO FINO A € 30.000
BENEFICIARI
Il finanziamento fino a 30 mila euro è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
1. La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia è gratuita, copre il 100% del finanziamento richiesto e viene concessa automaticamente e con modalità semplificate.
DURATA
1. la durata dei finanziamenti fino a € 30.000 aumenta da 6 a 10 anni.
2. preammortamento non inferiore a 24 mesi.
MASSIMALE
L’importo massimo del finanziamento è:
1. non superiore al 25% del fatturato realizzato nel 2018
2. oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
3. Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
MODALITA’
Sarà possibile presentare un’autocertificazione che sostituirà l’istruttoria bancaria da parte delle imprese che hanno avuto problemi danni a causa dell’emergenza Covid e comprese le imprese che in passato abbiano avuto problemi con pagamenti di rate di mutui.
FINANZIAMENTO FINO A € 800.000
1. Oppure fino a € 120.000 per le imprese del settore Pesca e Acquacoltura;
2. Oppure fino a € 100.000 per le imprese del settore Agricoltura;
CON GARANZIA AL 80% DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA E 20% DI UN CONFIDI
BENEFICIARI
Il finanziamento fino a € 800.000 è rivolto alle PMI, compresi i professionisti, con fatturato fino a 3,2 milioni di euro.
1. La cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
2. La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia copre fino al 80% del finanziamento, che può arrivare fino al 100% con l’intervento di un Confidi.
CARATTERISTICHE
Il finanziamento deve essere nuovo e avere le seguenti caratteristiche:
1. durata massima fino a 30 anni.L’importo massimo del finanziamento è:
2. non superiore al 25% del fatturato realizzato nel 2018
3. oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 il massimale del finanziamento è determinato in base al doppio della spese per il personale previsti per i primi 2 anni di attività.
FINANZIAMENTO FINO A 5 MILIONI
Finanziamento fino a 5 milioni di euro con garanzia al 80% del Fondo Centrale di Garanzia.
BENEFICIARI
Il finanziamento fino a 5 milioni di euro è rivolto a PMI con fatturato superiore a 3,2 mln.
1. Imprese fino a 499 dipendenti con sede in Italia la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia copre fino al 80% del finanziamento
CARATTERISTICHE
1. finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:
2. una durata massima di 72 mesi;
3. un importo non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra loro:
1. il 25% del fatturato 2019
2. il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
In questo caso è necessario presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno.
La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.
FINANZIAMENTO FINO A 5 MILIONI CON GARANZIA ALL’80% DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA IN CASO DI FINANZIAMENTI GIÀ IN ESSERE
Il finanziamento fino a 5 milioni di euro che prevede la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI all’80% del finanziamento è rivolto a PMI ed è destinato a sostituire parzialmente o integralmente esposizioni pregresse in essere presso la Banca.
1. E’ possibile accedere alla garanzia del Fondo, con copertura dell’80% in garanzia diretta, per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato.
DOMANDE
A sportello, fino ad esaurimento fondi ed entro il 31 dicembre 2020
AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione per l’accesso ai prestiti previsti dal Decreto Liquidità da parte delle imprese deve contenere sei punti fondamentali.
  • Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare:
  • che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti che derivano dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla stessa emergenza e che prima della crisi epidemiologica sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  • che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  • che, in linea con le regole per l’accesso al credito, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
  • che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui bisogna indicare i dati;
  • che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
  • che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Una volta predisposta la dichiarazione sostitutiva, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento è tenuto a trasmettere tempestivamente alla SACE S.p.A., e al Fondo di Garanzia PMI per i prestiti previsti dall’articolo 13 del DL Liquidità, l’autocertificazione delle imprese. E, come esplicitato dalla norma, non ha nessun obbligo di svolgere accertamenti più approfonditi rispetto alla “verifica formale di quanto dichiarato dalle imprese”.